lunedì 13 aprile 2015

TUTTI HANNO DIRITTO ALLE CURE SANITARIE ANCHE GLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI E I DISABILI GRAVI

QUANDO E SE ACCETTARE LE DIMISSIONI DALL’OSPEDALE
 Nessun malato che necessita ancora di cure sanitarie può essere dimesso dall'ospedale dove è ricoverato salvo che gli sia stata garantita la continuità delle cure in uno di questi modi:
·         presso la propria abitazione, se l'interessato è d'accordo e se i familiari o terze persone volontariamente si assumono l’impegno di proseguire le cure a casa, fermo restando il supporto di personale sanitario qualificato fornito dalla ASL
·         presso altre  strutture  sanitarie  (altri  reparti dell'ospedale o case di cura convenzionate), dove il malato venga trasferito a cura e spese dell’ASL, anche se la destinazione è una casa di cura privata o istituto di riabilitazione convenzionato. In tutte queste strutture la degenza deve essere gratuita
Prima di accettare le dimissione, soprattutto nel caso di malattie croniche o invalidanti, è bene valutare con molta attenzione le conseguenze derivanti dalle proprie decisioni e dalle proposte formulate dalla struttura ospedaliera; Infatti, il malato cronico o lungodegente che accetta le dimissioni dall'ospedale esce dalla tutela completa e continuativa del Servizio sanitario nazionale. E’ opportuno e doveroso chiedere - presso la ASL (o il Distretto) - l’intervento della UVM (Unità Valutativa Multidimensionale) il cui compito è quello di definire il progetto personalizzato in relazione alla sua condizione di salute, abitativa e famigliare
Chi ha necessità di continuare le cure e non può essere curato a casa può opporsi alle dimissioni o al trasferimento in altra struttura che appaia chiaramente inadeguata. Se l'ospedale o la casa di cura convenzionata insiste, ci si può opporre inviando ai responsabili sanitari una lettera raccomandata, seguendo il modello predisposto nel retro del presente volantino.
 QUANTO DURA L’OSPITALITA’ POST OSPEDALIERA IN CASA DI CURA   -   Spesso il personale dell’ospedale, dopo essere intervenuto per curare la fase acuta di una malattia o di un trauma, invita i parenti del malato cronico o con prospettive di lungo degenza, a trovarsi una sistemazione presso qualche altra struttura sanitaria o assistenziale. E’ opportuno ricordare che la responsabilità di trovare la sistemazione più idonea per proseguire le cure è totalmente della ASL e non è corretto che venga delegata ai parenti. Accade che ai malati lungodegenti o bisognosi di terapie di riabilitazione trasferiti in case di cura convenzionate venga detto che la permanenza in queste strutture può durare al massimo 60 giorni. In realtà le cure gratuite devono durare per tutto il tempo richiesto dalla natura della malattia. Se al 55° giorno di degenza il malato necessita di ulteriori cure - e non può rientrare a casa - la direzione della casa di cura deve informarne l’ASL. Questa provvederà a prendersi a carico il malato o inserendolo in una propria struttura o facendosi carico dei costi per il prolungamento della degenza presso la casa di cura convenzionata.
QUANDO ACETTARE IL TRASFERIMENTO IN RSA (RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE) - Si tratta di un trasferimento da compiersi dietro indicazione dell’UVM, in genere quando la persona è del tutto priva di autonomia e necessita di   cure e assistenza permanenti. Il consenso dell’interessato è dovuto, se cosciente (in caso contrario è opportuno attivare l’amministratore di sostegno); occorre verificare se la RSA scelta è adatta; è necessario, ancora,  osservare le condizioni di legge per la firma del contratto di ingresso che va fatta a nome e per conto del ricoverato. La retta, se dovuta, va corrisposta in base all’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).

ULTERIORI CHIARIMENTI SUL SITO DELL’ASSOCIAZIONE: www.associazionesenzalimiti.it o rivolgendosi ad essa via mail: senzalimiti@quipo.it oppure telefonando al numero…... per il territorio di ……