QUANDO E SE ACCETTARE
LE DIMISSIONI DALL’OSPEDALE
Nessun malato che necessita ancora di cure sanitarie può
essere dimesso dall'ospedale dove è ricoverato salvo che gli sia stata
garantita la continuità delle cure in uno di questi modi:
·
presso la propria abitazione, se l'interessato è d'accordo e se i
familiari o terze persone volontariamente si assumono l’impegno di proseguire
le cure a casa, fermo restando il supporto di personale sanitario qualificato
fornito dalla ASL
·
presso altre strutture sanitarie (altri
reparti dell'ospedale o case di cura convenzionate), dove il malato venga
trasferito a cura e spese dell’ASL, anche se la destinazione è una casa di cura
privata o istituto di riabilitazione convenzionato. In tutte queste strutture
la degenza deve essere gratuita
Prima di
accettare le dimissione, soprattutto nel caso di malattie croniche o
invalidanti, è bene valutare con molta attenzione le conseguenze derivanti
dalle proprie decisioni e dalle proposte formulate dalla struttura ospedaliera;
Infatti, il malato cronico o lungodegente che accetta le dimissioni
dall'ospedale esce dalla tutela completa e continuativa del Servizio sanitario
nazionale. E’ opportuno e doveroso chiedere - presso la ASL (o il Distretto) -
l’intervento della UVM (Unità Valutativa Multidimensionale) il cui compito è
quello di definire il progetto personalizzato in relazione alla sua condizione
di salute, abitativa e famigliare
Chi ha
necessità di continuare le cure e non può essere curato a casa può opporsi alle
dimissioni o al trasferimento in altra struttura che appaia chiaramente
inadeguata. Se l'ospedale o la casa di cura convenzionata insiste, ci si può
opporre inviando ai responsabili sanitari una lettera raccomandata, seguendo il
modello predisposto nel retro del presente volantino.
QUANTO DURA
L’OSPITALITA’ POST OSPEDALIERA IN CASA DI CURA - Spesso il personale
dell’ospedale, dopo essere intervenuto per curare la fase acuta di una malattia
o di un trauma, invita i parenti del malato cronico o con prospettive di lungo
degenza, a trovarsi una sistemazione presso qualche altra struttura sanitaria o
assistenziale. E’ opportuno ricordare che la responsabilità di trovare la
sistemazione più idonea per proseguire le cure è totalmente della ASL e non è
corretto che venga delegata ai parenti. Accade che ai malati lungodegenti o
bisognosi di terapie di riabilitazione trasferiti in case di cura convenzionate
venga detto che la permanenza in queste strutture può durare al massimo 60
giorni. In realtà le cure gratuite devono durare per tutto il tempo
richiesto dalla natura della malattia. Se al 55° giorno di degenza il
malato necessita di ulteriori cure - e non può rientrare a casa - la direzione
della casa di cura deve informarne l’ASL. Questa provvederà a prendersi a
carico il malato o inserendolo in una propria struttura o facendosi carico dei
costi per il prolungamento della degenza presso la casa di cura convenzionata.
QUANDO ACETTARE IL
TRASFERIMENTO IN RSA (RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE) - Si tratta di un
trasferimento da compiersi dietro indicazione dell’UVM, in genere quando la
persona è del tutto priva di autonomia e necessita di cure e assistenza permanenti. Il consenso dell’interessato
è dovuto, se cosciente (in caso contrario è opportuno attivare l’amministratore
di sostegno); occorre verificare se la
RSA scelta è adatta; è necessario, ancora, osservare le condizioni di legge per la firma
del contratto di ingresso che va fatta a nome e per conto
del ricoverato. La retta, se dovuta, va corrisposta in base all’ISEE
(Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
ULTERIORI CHIARIMENTI SUL SITO
DELL’ASSOCIAZIONE: www.associazionesenzalimiti.it o rivolgendosi ad essa via
mail: senzalimiti@quipo.it
oppure telefonando al numero…... per il territorio di ……